Diritto Tributario, Ricorsi e Opposizioni

" LA SICUREZZA DEL POTERE
SI FONDA SULL'INSICUREZZA DEI CITTADINI "
Leonardo Sciascia
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........NOTIZIE......IMPORTANTI......PER......TUTTI........

Chiunque è intenzionato ad attivare un ricorso contro AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE, PREFETTURA, EQUITALIA (agente della riscossione per la Provincia di appartenenza) od altri ENTI (per Avvisi di Accertamento, Liquidazioni d'Imposta, Sanzioni Amministrative, Cartelle Esattoriali, etc.) deve formularlo entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di ricevimento, pena la sua  DECADENZA E LA TACITA ACCETTAZIONE degli importi richiesti.

In alcuni casi (per esempio per contributi previdenziali) il termine si riduce a 40 (quaranta) giorni, in quanto il ricorso deve essere depositato presso il GIUDICE DEL LAVORO del territorio di appartenenza.
È opportuno controllare sempre quanto riportato nell'AVVISO o nella CARTELLA DI PAGAMENTO alla voce "TERMINI PER IL RICORSO".

Lo stesso dicasi per CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA e per SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Contro il FERMO AMMINISTRATIVO DI AUTOVEICOLO ed alla REGISTRAZIONE DI IPOTECA LEGALE IMMOBILIARE eseguite da EQUITALIA (Agente della riscossione della Provincia di appartenenza) è possibile formulare OPPOSIZIONE presso il GIUDICE DI PACE del Comune di competenza, sempre che la CARTELLA DI PAGAMENTO, divenuta esecutiva, non si riferisca a TRIBUTI ed IMPOSTE dovuti allo STATO e/o ENTI STATALI.
Non sussiste un termine di decadenza ma l'OPPOSIZIONE deve essere presentata nel minor tempo possibile per rendere la PROPRIETÁ libera da VINCOLI PREGIUDIZIEVOLI.
In alcuni casi È previsto un termine perentorio per presentare il RICORSO PER OPPOSIZIONE al GIUDICE DI PACE di competenza.
Controllare sempre la PERTINENZA TERRITORIALE (Comune) sia per i  RICORSI DA DEPOSIARE presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE che per quelli presso di competenza il GIUDICE DI PACE di competenza.


 
N O T A B E N E
 
 
 
Per le NOTIFICHE a mezzo MEZZO POSTA e/o CORRIERE DI RACCOMANDATE, se non ritirate alla consegna e/o all'avvenuto DEPOSITO (riferite ad Avvisi di Accertamento, Avvisi Bonari di Liquidazione, Cartelle di Pagamento Equitalia, Società di Cartolizzazione dei Crediti INPS - SCCI -, Sanzioni Amministrative, ecc.), decorso il periodo per AVVENUTA GIACENZA, (presso l'Ufficio Postale o con affissione alla Casa Comunale) si intendono regolarmente NOTIFICATE ed ACCETTATE nel loro contenuto e, di fatto, non più soggette al  RICORSO PER OPPOSIZIONE.
 
 
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